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La Nuova Legittima Difesa

di

Paola Castelletti , Raffaele Marino

Edizioni Simone

La Nuova Legittima Difesa - Bookrepublic

La Nuova Legittima Difesa

di

Paola Castelletti , Raffaele Marino

Edizioni Simone

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€ 11,49

Descrizione

Dopo un iter parlamentare non particolarmente tormentato il parlamento scaturito dalle elezioni del marzo 2018 nella sua attuale maggioranza ha approvato il testo della legge sulla legittima difesa intitolata: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (L. 26 aprile 2019, n. 36). Con la riforma vengono allargate le ‘maglie’ del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, con il dichiarato obiettivo di restringere la ‘discrezionalità’ del giudice.L’articolo 1 va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la «Difesa legittima». Con il nuovo testo si riconosce «sempre» la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa «se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi», «usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un›arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona. L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo”. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.Altra modifica all’attuale normativa sulla legittima difesa viene introdotta con l’articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Infine, vengono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette. Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.La riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la Difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimentoo il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima Difesa o di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.L’ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”. L’intervento legislativo è stato preceduto e seguito da aspre critiche sia da parte dei magistrati attraverso il Presidente della Associazione Nazionale Magistrati, il cui presidente è stato audito in sede parlamentare, che dell’avvocatura attraverso il Presidente della Unione delle camere Penali Italiane, anch’esso audito, sia da parte della dottrina penalistica più accreditata attraverso un comunicato dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE.Va ricordata in questa sede anche la lettera indirizzata ai Presidenti della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Presidente della Repubblica nel promulgare la legge ha segnalato alcune imperfezioni della stessa, ha rimarcato il ruolo dello Stato nella difesa dei cittadini e ha in sostanza esternato alcune perplessità di ordine costituzionale della nuova legge soprattutto in relazione al concetto di grave turbamento, del quale ha indicato una interpretazione costituzionalmente corretta, sicchè non è difficile prevedere che la nuova normativa sarà presto sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Le osservazioni del Presidente della repubblica, seppure non giuridicamente vincolanti, rivestono tuttavia una notevole importanza in quanto forniscono un criterio di lettura costituzionalmente orientato della nuova disciplina (e, dunque, un canone interpretativo); esse, inoltre, costituiscono di fatto un parametro “culturale” aggiuntivo per future questioni di legittimità, eventualmente promosse davanti alla Corte costituzionale dai giudici ordinari sulla base del diverso criterio della “non manifesta infondatezza”; ed infine disinnescano, davanti all’opinione pubblica, il pericoloso e fasullo messaggio mediatico della difesa d’ora in avanti “sempre legittima”. Il testo che oggi licenziamo si propone di offrire un primo approfondimento sui nodi centrali della nuova L. 26-4-2019, n. 36 in materia di legittima difesa che viene correttamente inquadrata nel primo capitolo dedicato alla cornice nella quale si iscrivono le cause di giustificazione; nel secondo capitolo viene analizzata la normativa in materia di legittima difesa diacronicamente inquadrata anche alla luce della riforma dell’istituto avvenuta nel 2006 e della successiva interpretazione giurisprudenziale; nel terzo capitolo viene partitamente esaminata la nuova legge, sviscerandone tutte le problematiche che porrà ai primi applicatori ed interpreti; nel quarto capitolo, infine ne viene analizzata la compatibilità con la normativa sovranazionale ed in particolare con l’art. 2 della CEDU alla luce della interpretazione della giurisprudenza europea e delle diverse opzioni esegetiche sviluppatesi in dottrina; viene quindi volta una rassegna della legislazione interna dei diversi Stati Europei e nei paesi di common law (Gran Bretagna e U.S.A.), dove è nata la c.d. castle doctrine che sembra aver ispirato il legislatore italiano. Un ricco corredo di appendici dà conto dei testi normativi riformati che vengono raffrontati con quelli previgenti, nonché dei lavori preparatori e delle prese di posizione esprimenti i diversi punti di vista degli avvocati, dei magistrati e del mondo universitario, nonché dell’intervento del Presidente della Repubblica.

Dettagli

Dimensioni del file

809,0 KB

Lingua

ita

Anno

2019

Isbn

9788891490483